L'annuncio ufficiale

La legge del sì

Non solo piaceri

Si deve e non si deve

I fiori da scegliere

Le fedi

I gioielli

Ci si deve organizzare

Il sì all'altare

La sobrietà in municipio

La tavola e il menù

È l'ora del rinfresco

Si aprono le danze

Bon-ton a tavola

Il regalo agli invitati

E alla fine un grazie a tutti

La luna di miele

Ecco il memorandum

 

 

La legge del sì Diritto di famiglia

Anche il matrimonio ha le sue leggi. Regimi patrimoniali da scegliere con attenzione nel momento delle nozze, diritti acquisiti e doveri da rispettare nella nuova veste di marito e moglie.

Diritti e doveri

 

L'articolo 143 del codice civile prevede che con il matrimonio moglie e marito acquisiscano gli stessi diritti e assumano gli stessi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e della coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia. Insieme (art 144) devono fissare la loro residenza, secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia. Moglie e marito, senza giusta causa, non possono allontanarsi dalla casa comune: in questo caso è prevista la legittima sospensione del dovere di assistenza morale e materiale al coniuge che se ne è andato senza giusta causa. Per quanto riguarda i doveri verso i figli (art 147 e 148) , i genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire, educare la prole, tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni. Entrambi devono contribuire alloro mantenimento secondo le possibilità di ciascuno. I due genitori esercitano la potestà sui figli senza alcuna differenza.

Comunione o separazione dei beni?

La comunione dei beni è il regime patrimoniale che si intende automaticamente sottoscritto al momento in cui ci si sposa. Si riferisce ai beni di proprietà di entrambi, a esclusione di quelli posseduti prima del matrimonio. Restano di proprietà dei singoli coniugi anche i beni strettamente personali. Fanno parte del patrimonio comune tutti i beni acquistati dopo le nozze sia pure intestati a uno solo dei coniugi, le partecipazioni o le quote societarie acquisite in società a responsabilità limitata, i titoli di Stato e tutto ciò che si ha in usufrutto, in servitù, ipoteca, credito, ecc. Le decisioni che incidono in maniera consistente sul patrimonio familiare devono essere sottoscritte da entrambi i coniugi. Se si sono contratti dei debiti nell'interesse della famiglia, per risarcire i creditori

si fa ricorso al patrimonio comune e se insufficiente, al patrimonio personale di entrambi nella misura del 50% della somma. Se la coppia sceglie la separazione dei beni, dovrà espressamente dichiararlo a!l'ufficiale di stato civile o al sacerdote che celebrerà il matrimonio. In caso di separazione, la legge considera però i beni della famiglia come patrimonio comune e quindi da dividere a metà.